RegolamentoTitolo II

Art. 27

In vigore dal 11 ott 1912
Agli effetti dell' della legge 5 luglio 1908, n. 391, le quietanze o ricevute per stipendi rilasciate mensilmente da ciascun insegnante o direttore didattico definiti dall' del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431, oltre di quelle già prescritte a norma della legge sul bollo, saranno munite di una seconda marca da bollo da cinque centesimi. L'erario verserà al fondo di cui all' del presente regolamento, a rate semestrali posticipate, il maggior provento ricavato dalla vendita di tale marca, da calcolarsi sulla base dei dati numerici relativi agli insegnanti soggetti alla ritenuta della giornata di stipendio accertati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-27

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