RegolamentoTitolo II

Art. 22

In vigore dal 30 set 1909
La ritenuta della giornata di stipendio sarà operata sulla rata di stipendio relativa al mese di febbraio di ciascun anno, ed equivarrà alla 360ª parte dello stipendio annuale al netto da ogni ritenuta, goduto dal direttore o dall'insegnante al 1° gennaio dell'anno medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-22

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Art. 22 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo