RegolamentoTitolo II

Art. 23

In vigore dal 30 set 1909
L'accertamento delle singole quote da ritenersi sullo stipendio dei direttori e degli insegnanti, verrà fatto dai Consigli scolastici, che ne indicheranno l'ammontare nella colonna annotazioni dell'elenco generale dei contributi dovuti al Monte pensioni dei maestri elementari, e, pei Comuni non soggetti, in apposito prospetto nominativo da unirsi all'elenco stesso. La somma complessiva da versare per l'intera Provincia verrà segnata sul frontespizio dell'elenco e su quello del ruolo. La somma da versare per ciascun Comune sarà indicata sul frontespizio dell'estratto dell'elenco generale, che deve essere inviato ad ogni Comune. Sul frontespizio dei documenti suindicati l'importo della giornata di stipendio verrà indicato separatamente dalla somma che rappresenta il carico dei contributi al Monte pensioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo