Regolamento›Titolo II
Art. 28
In vigore dal 30 set 1909
Per l'accettazione dei lasciti, delle donazioni o di ogni altro provento a favore degli orfani dei maestri elementari si applicheranno le norme della legge 5 giugno 1850, n. 1037, e del regolamento 26 giugno 1864, n. 1817 (serie 1ª).
I doni e i lasciti fatti all'Istituto, senza una determinata destinazione, andranno a vantaggio dei fondi assegnati per l'assistenza scolastica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-28