Regolamento›Titolo II
Art. 30
In vigore dal 30 set 1909
I corpi morali, che a norma dell' della legge vogliono fondare posti gratuiti a favore di determinati orfani, sono tenuti a pagare la retta annua deliberata dal Consiglio direttivo dell'Istituto fino a che gli alunni, cui detti posti vengono assegnati, abbiano compiuto il loro corso di studi.
la mancanza di clausola che limiti il godimento dei posti a determinati orfani, s'intende che l'impegno assunto dai corpi morali sia perpetuo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-30