RegolamentoTitolo II

Art. 35

In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio direttivo dell'Istituto deve tenere un esatto elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio dell'Istituto. Il detto Consiglio deve, inoltre, tenere un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che costituiscono il patrimonio dell'Istituto, secondo le norme stabilite dal regolamento generale di contabilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-35

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Art. 35 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo