Regolamento›Titolo II
Art. 35
In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio direttivo dell'Istituto deve tenere un esatto elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio dell'Istituto.
Il detto Consiglio deve, inoltre, tenere un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che costituiscono il patrimonio dell'Istituto, secondo le norme stabilite dal regolamento generale di contabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-35