Art. 22
RegolamentoTitolo II

Art. 22

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In vigore dal 30 set 1909
La ritenuta della giornata di stipendio sarà operata sulla rata di stipendio relativa al mese di febbraio di ciascun anno, ed equivarrà alla 360ª parte dello stipendio annuale al netto da ogni ritenuta, goduto dal direttore o dall'insegnante al 1° gennaio dell'anno medesimo.
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