Regolamento›Titolo I
Art. 14
In vigore dal 11 ott 1912
Salvo le disposizioni dell'articolo precedente per quanto riguarda l'ingerenza governativa, i contratti per le forniture e per i lavori dei collegi devono essere approvati dal Consiglio direttivo dell'istituto.
Per i contratti eccedenti la somma di L. 500 dovrà procedersi di regola col sistema dell'asta pubblica, salvo che il Ministero per evidenti ragioni di necessità o di utilità dell'istituto, autorizzi preventivamente la stipulazione a licitazione privata od a trattativa privata. Ai servizi che per loro natura debbono necessariamente farsi in economia si provvederà in base ad apposite norme speciali, da sottoporsi preventivamente dai Consigli d'amministrazione all'approvazione del Consiglio direttivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-14