RegolamentoTitolo I

Art. 10

In vigore dal 11 ott 1912
Il Consiglio direttivo si raduna non meno di due volte l'anno, e i Consigli di amministrazione dei due collegi non meno di una volta al mese; l'uno e gli altri si radunano straordinariamente quante volte il rispettivo presidente lo stimi necessario o quattro consiglieri, aventi voto deliberativo, ne facciano a lui domanda scritta. Le adunanze sono valide quando intervengano due consiglieri oltre il presidente. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente. In ogni adunanza si legge e si approva il verbale della seduta stessa, il quale viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Qualora ciò non siasi fatto nella seduta stessa, si farà all'aprirsi della prima adunanza successiva. Il Consiglio direttivo dell'istituto nella sua prima riunione elegge nel suo seno un vice presidente tra i membri residenti in Roma.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-10

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Art. 10 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo