RegolamentoTitolo I

Art. 15

In vigore dal 11 ott 1912
Il presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Istituto nazionale e i collegi dipendenti di fronte ai terzi. Per stare in giudizio deve essere autorizzato dal Consiglio direttivo, il quale potrà autorizzarlo anche a delegare eventualmente la rappresentanza in giudizio dei due collegi ai rispettivi capi. Corrisponde con le autorità e coi privati; vigila su tutti i servizi amministrativi e sulla vita educativa dei collegi e ne riferisce alla Giunta e al Consiglio direttivo; eseguisce le deliberazioni della Giunta e del Consiglio direttivo; firma gli ordini di pagamento da trasmettersi alla Direzione generale degli istituti di previdenza; prende e promuove di sua iniziativa e sotto la sua responsabilità i provvedimenti di urgenza, da sottoporre alla ratifica della Giunta e del Consiglio direttivo nella prima adunanza.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-15

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Art. 15 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo