RegolamentoTitolo I

Art. 11

In vigore dal 30 set 1909
I membri del Consiglio direttivo e dei Consigli d'amministrazione decadono di pieno diritto dalla loro carica se, senza giustificato motivo, riconosciuto dal Consiglio direttivo, non intervengano alle adunanze di tre sedute consecutive, o nel corso dell'anno non prendano parte almeno alla metà delle sedute. Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese di viaggio in 2ª classe ed una diaria di L. 10 al giorno per i rappresentanti la classe magistrale dimoranti fuori di Roma, per il rettore del collegio di Assisi e per la direttrice del collegio di Anagni. I maestri, che si recano all'adunanza del Consiglio direttivo, sono considerati in servizio pubblico. Essi prima di allontanarsi dalla residenza devono avvertire il sindaco per mezzo del direttore didattico o direttamente se non esiste direzione didattica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-11

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