Regolamento›Titolo I
Art. 9
In vigore dal 30 set 1909
Venendo a mancare per rinunzia, per morte, per decadenza od altro motivo uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, il Consiglio ne provocherà la sostituzione nel più breve tempo possibile, con lo stesso procedimento seguito per la nomina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-9