RegolamentoTitolo I

Art. 9

In vigore dal 30 set 1909
Venendo a mancare per rinunzia, per morte, per decadenza od altro motivo uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, il Consiglio ne provocherà la sostituzione nel più breve tempo possibile, con lo stesso procedimento seguito per la nomina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-9

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