RegolamentoTitolo I

Art. 4

In vigore dal 11 ott 1912
Gl'insegnanti consegnano la scheda, chiusa nella busta, al direttore didattico o alla direttrice da cui dipendono, e in mancanza, a chi temporaneamente ne fa le veci. Nei Comuni, che non hanno direzione didattica, e in quelli per i quali la direzione è consorziale, gl'insegnanti consegnano la scheda al maestro più anziano d'età. All'atto della consegna della scheda, gli insegnanti appongono la propria firma accanto al loro nome in apposito elenco firmato dal direttore o dal maestro più anziano. Terminata la votazione, e non prima di tre ore da quella in cui fu iniziata se tutti i maestri non hanno votato, chi ha raccolte le schede vi unisce la propria, appone la sua firma su ciascuna busta e consegna le schede con l'elenco, da esso pure firmato, al sindaco del Comune il quale il giorno stesso della votazione, spedirà schede ed elenco, in plico raccomandato, al R. provveditore agli studi. Nei Comuni che hanno un'unica scuola, il titolare di essa consegnerà la sua scheda, chiusa in busta, direttamente al sindaco; il quale ne curerà l'immediato invio al provveditore agli studi in plico raccomandato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-4

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Art. 4 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo