Regolamento›Titolo II
Art. 44
In vigore dal 30 set 1909
Nella relazione suddetta il Consiglio direttivo deve:
1° far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese;
2° esporre la condizione finanziaria e morale dell'Istituto e dei collegi, le difficoltà superate, i criteri seguiti, i miglioramenti creduti opportuni.
A questo effetto saranno passati in esame la qualità delle rendite, i mezzi ed i modi di aumentarne la produttività e di semplificarne l'amministrazione, la possibilità e la convenienza di mantenere, ridurre e sopprimere alcune spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-44