RegolamentoTitolo II

Art. 44

In vigore dal 30 set 1909
Nella relazione suddetta il Consiglio direttivo deve: 1° far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese; 2° esporre la condizione finanziaria e morale dell'Istituto e dei collegi, le difficoltà superate, i criteri seguiti, i miglioramenti creduti opportuni. A questo effetto saranno passati in esame la qualità delle rendite, i mezzi ed i modi di aumentarne la produttività e di semplificarne l'amministrazione, la possibilità e la convenienza di mantenere, ridurre e sopprimere alcune spese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-44

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Art. 44 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo