RegolamentoTitolo II

Art. 46

In vigore dal 30 set 1909
Le decisioni del Ministero della pubblica istruzione in materia di conti devono essere notificate agli economi, e dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere alla Corte dei conti, a norma degli della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sugli Istituti di pubblica beneficenza. Il ricorso dev'essere notificato al presidente dell'Istituto. Per quanto concerne il giudizio sui conti e il ricorso alla Corte dei conti sono applicabili le disposizioni della legge e dei regolamenti relativi ai conti comunali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-46

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Art. 46 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo