Art. 46
RegolamentoTitolo II

Art. 46

49 / 124
In vigore dal 30 set 1909
Le decisioni del Ministero della pubblica istruzione in materia di conti devono essere notificate agli economi, e dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere alla Corte dei conti, a norma degli della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sugli Istituti di pubblica beneficenza. Il ricorso dev'essere notificato al presidente dell'Istituto. Per quanto concerne il giudizio sui conti e il ricorso alla Corte dei conti sono applicabili le disposizioni della legge e dei regolamenti relativi ai conti comunali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-46