Regolamento›Titolo II
Art. 49
In vigore dal 11 ott 1912
Gli economi provvederanno anche al pagamento dei salari al personale inserviente e dei compensi agli insegnanti di discipline speciali, che non siano funzionari dello Stato, su mandati firmati dal rettore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-49