RegolamentoTitolo II

Art. 49

In vigore dal 11 ott 1912
Gli economi provvederanno anche al pagamento dei salari al personale inserviente e dei compensi agli insegnanti di discipline speciali, che non siano funzionari dello Stato, su mandati firmati dal rettore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 49 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo