Regolamento›Titolo II
Art. 54
In vigore dal 11 ott 1912
Il ragioniere del collegio di Anagni tiene i registri di contabilità e compie tutti gli atti amministrativi che dal presidente del Consiglio di amministrazione gli siano ordinati.
Redige i capitolati per le forniture secondo le richieste fatte e le istruzioni ricevute dal presidente del Consiglio d'amministrazione.
Compila:
a) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
b) gli elenchi di riscossione ed i mandati di pagamento, i quali dovranno essere firmati da lui e dal presidente del Consiglio di amministrazione;
c) gli inventari del materiale di proprietà dell'istituto, che dovrà tenere sempre al corrente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-54