RegolamentoTitolo II

Art. 54

In vigore dal 11 ott 1912
Il ragioniere del collegio di Anagni tiene i registri di contabilità e compie tutti gli atti amministrativi che dal presidente del Consiglio di amministrazione gli siano ordinati. Redige i capitolati per le forniture secondo le richieste fatte e le istruzioni ricevute dal presidente del Consiglio d'amministrazione. Compila: a) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; b) gli elenchi di riscossione ed i mandati di pagamento, i quali dovranno essere firmati da lui e dal presidente del Consiglio di amministrazione; c) gli inventari del materiale di proprietà dell'istituto, che dovrà tenere sempre al corrente.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-54

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Art. 54 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo