RegolamentoTitolo III

Art. 56

In vigore dal 11 ott 1912
Ai posti vacanti nei collegi di Assisi e di Anagni sono ammessi a concorrere gli orfani e le orfane di maestri elementari, che abbiano compiuto i 6 anni e non oltrepassati i 13 al 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito. I giovanetti e le giovanette, che abbiano compiuto i 10 anni, dovranno essere forniti almeno dell'attestato di compimento del corso elementare inferiore.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-56

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Art. 56 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo