RegolamentoTitolo III

Art. 58

In vigore dal 30 set 1909
Se dei figli provenienti dalla stessa famiglia uno già goda un posto o una borsa di studio a carico dell'Istituto nazionale o di altro Istituto di beneficenza, solo un altro figlio può partecipare al concorso, e soltanto per aspirare ad un posto o ad una borsa di risulta, per cui è preferito ai figli dei maestri viventi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-58

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Art. 58 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo