Regolamento›Titolo III
Art. 60
In vigore dal 30 set 1909
L'attestato medico sulle condizioni fisiche del concorrente, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune dove il fanciullo dimora, dovrà dichiarare lo stato sanitario gentilizio, e contenere una particolareggiata relazione sulla costituzione fisica del concorrente.
Saranno ammessi al concorso soltanto i giovanetti perfettamente sani, e che non presentino predisposizioni a malattie ereditarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-60