RegolamentoTitolo III

Art. 59

In vigore dal 11 ott 1912
La condizione economica della famiglia dei concorrenti sarà comprovata: a) dallo stato di famiglia, con l'indicazione della professione che esercitano i membri maggiorenni di essa; b) da un attestato del sindaco, rilasciato dopo aver sentita la Giunta comunale, nel quale sarà indicata la professione del genitore vivente, o, qualora il fanciullo sia orfano di entrambi i genitori, dell'avo paterno o materno quando esistano, e lo stato patrimoniale delle persone che a termini dell'art. 142 del Codice civile sono obbligati agli alimenti verso il fanciullo; c) da una dichiarazione dell'agente delle imposte, dalla quale risulti se alcuna delle persone indicate alla lettera precedente sia inscritta, e per quali redditi, sui ruoli delle imposte.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-59

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Art. 59 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo