Regolamento›Titolo III
Art. 59
In vigore dal 11 ott 1912
La condizione economica della famiglia dei concorrenti sarà comprovata:
a) dallo stato di famiglia, con l'indicazione della professione che esercitano i membri maggiorenni di essa;
b) da un attestato del sindaco, rilasciato dopo aver sentita la Giunta comunale, nel quale sarà indicata la professione del genitore vivente, o, qualora il fanciullo sia orfano di entrambi i genitori, dell'avo paterno o materno quando esistano, e lo stato patrimoniale delle persone che a termini dell'art. 142 del Codice civile sono obbligati agli alimenti verso il fanciullo;
c) da una dichiarazione dell'agente delle imposte, dalla quale risulti se alcuna delle persone indicate alla lettera precedente sia inscritta, e per quali redditi, sui ruoli delle imposte.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-59