Regolamento›Titolo III
Art. 64
In vigore dal 11 ott 1912
I concorrenti che abbiano ottenuto il posto verranno, a cura e spese del Ministero della pubblica istruzione, sottoposti a visita collegiale fiscale medica, non appena entrati tutti nei rispettivi collegi.
Il Consiglio direttivo dell'Istituto convertirà il posto in borsa di studio a quei giovani che da tale visita non risulteranno idonei alla vita del Collegio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-64