RegolamentoTitolo III

Art. 64

In vigore dal 11 ott 1912
I concorrenti che abbiano ottenuto il posto verranno, a cura e spese del Ministero della pubblica istruzione, sottoposti a visita collegiale fiscale medica, non appena entrati tutti nei rispettivi collegi. Il Consiglio direttivo dell'Istituto convertirà il posto in borsa di studio a quei giovani che da tale visita non risulteranno idonei alla vita del Collegio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-64

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Art. 64 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo