RegolamentoTitolo III

Art. 66

In vigore dal 30 set 1909
L'orfano, che ha ottenuto un posto gratuito, ne gode fino al termine del corso normale, professionale o dell'Istituto tecnico, ma non mai oltre il 19° anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-66

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Art. 66 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo