Regolamento›Titolo III
Art. 71
In vigore dal 30 set 1909
In nessun caso la trasformazione temporanea di un posto in una borsa di studio potrà mai durare più di un anno: per gli anni successivi sarà all'alunno assegnata una borsa senza che debba partecipare a concorso.
È in facoltà del Consiglio direttivo, dentro le disponibilità del bilancio e non mai oltre il limite delle 700 lire annue, di concedere un supplemento di aiuto ai giovani il cui posto sia temporaneamente trasformato in borsa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-71