RegolamentoTitolo III

Art. 73

In vigore dal 11 ott 1912
L'ammontare di ciascuna borsa sarà stabilito, caso per caso, dal Consiglio direttivo e non potrà mai eccedere le 700 lire annue. Il pagamento di ciascuna borsa sarà fatto a rate mensili o bimensili, o direttamente o per mezzo di uno dei membri del patronato provinciale di vigilanza o di persona indicata dal presidente di esso, mediante mandati emessi dalla Direzione generale degli istituti di previdenza su richiesta del presidente del Consiglio direttivo dell'istituto, e sotto l'osservanza delle speciali norme che saranno stabilite, caso per caso, da esso Consiglio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-73

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Art. 73 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo