Regolamento›Titolo III
Art. 73
In vigore dal 11 ott 1912
L'ammontare di ciascuna borsa sarà stabilito, caso per caso, dal Consiglio direttivo e non potrà mai eccedere le 700 lire annue.
Il pagamento di ciascuna borsa sarà fatto a rate mensili o bimensili, o direttamente o per mezzo di uno dei membri del patronato provinciale di vigilanza o di persona indicata dal presidente di esso, mediante mandati emessi dalla Direzione generale degli istituti di previdenza su richiesta del presidente del Consiglio direttivo dell'istituto, e sotto l'osservanza delle speciali norme che saranno stabilite, caso per caso, da esso Consiglio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-73