Regolamento›Titolo III
Art. 77
In vigore dal 30 set 1909
Quando l'alunno sia espulso dal collegio per indisciplinatezza o dimesso per altra ragione, il Consiglio direttivo deve darne avviso alla competente Congregazione di carità, al procuratore del Re ed alla Commissione provinciale di beneficenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-77