RegolamentoTitolo IV

Art. 79

In vigore dal 30 set 1909
Il corso di complemento per le allieve istitutrici, di cui è parola nell' della legge, sarà istituito per cura del Consiglio direttivo dell'Istituto, a cominciare dall'anno scolastico 1909-910.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-79

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Art. 79 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo