Regolamento›Titolo III
Art. 75
In vigore dal 30 set 1909
Incorrono nella perdita del posto o della borsa di studio:
a) i giovani che siano espulsi dal collegio o dalla scuola per ragioni disciplinari;
b) i giovani che per due anni di seguito, non ostante i richiami e le punizioni stabilite dai regolamenti scolastici e dal regolamento interno del collegio, non abbiano meritato una media generale di condotta superiore a 6 decimi;
c) i giovani che per duo anni di seguita non abbiano conseguita la promozione alla classe superiore, escluse le classi elementari. In quest'ultimo caso, se il Consiglio, valutate tutte le circostanze, accerterà che l'insuccesso dell'alunno dipenda da ragioni estranee al buon volere di lui, potrà provvedere a norma dell'.
L'espulsione dovrà essere pronunciata dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente, e la perdita della borsa dovrà essere pronunciata dal Consiglio degli insegnanti, su proposta del capo dell'Istituto. In entrambi i casi occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti.
I detti provvedimenti non diventeranno definitivi se non quando siano stati approvati dal Consiglio direttivo.
Non può essere proposta la espulsione, nè la perdita della borsa, se non quando siano state applicate infruttuosamente tutte le altre punizioni consentire dal regolamento interno del collegio o dell'Istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-75