RegolamentoTitolo III

Art. 74

In vigore dal 30 set 1909
Ove manchino le garentie sufficienti per collocare presso altri collegi o presso famiglie giovanetti forniti di borse di studio, specialmente di tenera età, il Consiglio direttivo dell'Istituto delibera che possano godere le loro borse nei convitti di Assisi e di Anagni, e che corrispondentemente altrettanti giovani convittori dei due collegi, delle ultime classi dell'Istituto delle scuole normali o della scuola professionale, possono godere i loro posti fuori del collegio nella città sede del convitto, sotto la diretta vigilanza del rettore o della direttrice, i quali provvederanno all'amministrazione delle somme assegnate, rendendone conto ai rispettivi Consigli. I giovani, che dovranno godere il posto come esterni, saranno scelti fra i migliori per condotta e profitto. Lo stesso provvedimento potrà essere adottato dal Consiglio direttivo dell'Istituto anche nel caso in cui venga proposto dal Consiglio d'amministrazione per ragioni di ordine generale relativo al buon andamento dei convitti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-74

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