Regolamento›Titolo III
Art. 70
In vigore dal 30 set 1909
Nei casi di cui alla lettera b) dell'articolo precedente la borsa avrà la durata di un anno. Essa potrà concedersi semprechè un anno sia sufficiente per completare il corso di studi.
La borsa deve di regola essere goduta nella città, ove ha sede il convitto da cui l'alunno è uscito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-70