RegolamentoTitolo III

Art. 70

In vigore dal 30 set 1909
Nei casi di cui alla lettera b) dell'articolo precedente la borsa avrà la durata di un anno. Essa potrà concedersi semprechè un anno sia sufficiente per completare il corso di studi. La borsa deve di regola essere goduta nella città, ove ha sede il convitto da cui l'alunno è uscito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 70 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo