Regolamento›Titolo III
Art. 68
In vigore dal 30 set 1909
Gli orfani e le orfane, a cui sia consentito di passare le vacanze in famiglia, saranno accompagnati dagli istitutori o dalle istitutrici. Chi accompagna ha diritto ad una diaria di L. 5 al giorno ed al rimborso del viaggio, che sarà in seconda classe, quando torna dall'avere accompagnato o va a riprendere gli alunni o le alunne.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-68