Regolamento›Titolo III
Art. 67
In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio direttivo può consentire che, a richiesta della famiglia, gli alunni i quali abbiano riportata la media di 7 in condotta passino le vacanze in famiglia; ma deve negare il suo consenso se dalle informazioni assunte risulti che i parenti con cui gli alunni dovrebbero convivere non sono di specchiatissima condotta, o non sono in condizioni economiche tali da garentire il buon mantenimento degli alunni, ovvero che il paese dove dovrebbero dimorare è malsano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-67