RegolamentoTitolo III

Art. 67

In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio direttivo può consentire che, a richiesta della famiglia, gli alunni i quali abbiano riportata la media di 7 in condotta passino le vacanze in famiglia; ma deve negare il suo consenso se dalle informazioni assunte risulti che i parenti con cui gli alunni dovrebbero convivere non sono di specchiatissima condotta, o non sono in condizioni economiche tali da garentire il buon mantenimento degli alunni, ovvero che il paese dove dovrebbero dimorare è malsano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-67

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Art. 67 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo