RegolamentoTitolo III

Art. 72

In vigore dal 30 set 1909
Le borse si godono esclusivamente presso le scuole, i collegi e le famiglie che saranno, caso per caso, stabilite dal Consiglio direttivo. Fra i collegi in cui la borsa può essere goduta il Consiglio direttivo, occorrendo, deve aver presenti anche gli Istituti per i ciechi per i sordo-muti ed altri deficienti. Quando la borsa sia concessa ad orfano di uno dei genitori potrà essere goduta presso il genitore vivente, purchè questi risulti essere persona di specchiata condotta e adatta al buon mantenimento ed alla educazione del figlio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-72

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Art. 72 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo