Regolamento›Titolo III
Art. 72
In vigore dal 30 set 1909
Le borse si godono esclusivamente presso le scuole, i collegi e le famiglie che saranno, caso per caso, stabilite dal Consiglio direttivo.
Fra i collegi in cui la borsa può essere goduta il Consiglio direttivo, occorrendo, deve aver presenti anche gli Istituti per i ciechi per i sordo-muti ed altri deficienti.
Quando la borsa sia concessa ad orfano di uno dei genitori potrà essere goduta presso il genitore vivente, purchè questi risulti essere persona di specchiata condotta e adatta al buon mantenimento ed alla educazione del figlio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-72