RegolamentoTitolo III

Art. 76

In vigore dal 30 set 1909
Gli alunni malati sono ricoverati e curati nell'infermeria del collegio dal modico a ciò destinato. Le famiglie hanno facoltà di richiedere un consulto a proprie spese. Quando la malattia sia tale che la permanenza nel collegio diventi incompatibile con lo stato dell'alunno o pericolosa per la salute del collegio, il presidente del Consiglio d'amministrazione propone al Consiglio direttivo dell'Istituto la dimissione dell'alunno. L'Istituto potrà volgere alle spese necessarie per la cura dell'alunno il fondo del posto da lui conseguito: questo beneficio non deve protrarsi oltre l'anno scolastico in corso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-76

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Art. 76 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo