Regolamento›Titolo IV
Art. 80
In vigore dal 30 set 1909
I programmi d'insegnamento pel corso di complemento delle allieve istitutrici saranno compilati dal Consiglio direttivo dell'Istituto e sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Allo scopo d'integrare il corso di complemento i detti programmi dovranno essere coordinati a quelli degli insegnamenti facoltativi già istituiti o che potranno essere istituiti nei corsi precedenti.
Allo stesso scopo il Consiglio direttivo potrà far dimorare all'estero, durante le vacanze, le alunne che si siano avviate al corso di complemento, collocandole presso Istituti consimili di educazione, e procurando ove convenga, uno scambio di alunne fra quegli Istituti e il collegio di Anagni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-80