RegolamentoTitolo IV

Art. 85

In vigore dal 30 set 1909
Il corso professionale presso il collegio di Anagni, di cui all' della legge, avrà la durata di tre anni e sarà ordinato in modo da permettere alle alunne di compiere la loro istruzione professionale presso la scuola professionale di Roma, secondo gli accordi che il Consiglio direttivo avrà cura di prendere a tempo opportuno con le autorità competenti. Il Consiglio direttivo compilerà: a) la pianta organica della scuola; b) il suo regolamento interno; c) i programmi d'insegnamento. La pianta organica, ed il regolamento interno dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; i programmi, anche all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-85

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