RegolamentoTitolo IV

Art. 86

In vigore dal 30 set 1909
Alla scuola saranno ammesse convittrici e giovinette esterne, che abbiano superato l'esame di sesta elementare, e che mostrino speciale attitudine per l'istruzione professionale. Ai singoli laboratori potranno essere ammesse giovinette esterne che abbiano almeno il certificato di compimento. Le giovinette esterne, inscritte alla scuola o ai singoli laboratori devono provenire da famiglie di provata moralità, e deve per esse corrispondersi un contributo o dalle famiglie o dal Municipio, secondo gli accordi da prendersi col Consiglio direttivo dell'Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-86

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