RegolamentoTitolo V

Art. 91

In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio direttivo dell'Istituto, esaminate le proposte, delibera entro il mese di giugno le concessioni, tenendo conto del maggior bisogno e della maggiore utilità. Le concessioni si fanno anno per anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-91

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Art. 91 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo