RegolamentoTitolo VI

Art. 94

In vigore dal 30 set 1909
I patronati si propongono di concorrere al sostentamento e alla educazione degli orfani residenti nella Provincia, principalmente per mezzo di soccorsi ai più bisognosi, di ricompense ai più diligenti. L'opera dei patronati consisterà nell'esercizio di tutte le forme più pronte e più pratiche di assistenza, tenuto conto delle particolari contingenze degli orfani e delle istituzioni locali e preferibilmente, nella distribuzione di sussidi per alimenti, vesti, calzature, tasse, libri, quaderni ed altri oggetti scolastici. Le ricompense consisteranno principalmente in somme depositate nelle Casse postali di risparmio e in buoni libri di lettura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-94

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Art. 94 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo