RegolamentoTitolo IV

Art. 89

In vigore dal 30 set 1909
Il Consiglio di amministrazione di ciascun collegio, sentito il voto del Consiglio degl'insegnanti, decide in tempo opportuno quale sia il corso più consono all'intelligenza ed alle attitudini dell'alunno. La sua decisione sarà comunicata alla famiglia dell'alunno, la quale potrà rivolgere al Consiglio direttivo dell'Istituto le sue osservazioni. La decisione definitiva del Consiglio direttivo sarà insindacabile. Lo stesso procedimento sarà seguito quando si creda necessario far mutare all'alunno il corso già intrapreso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-89

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Art. 89 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo