RegolamentoTitolo IV

Art. 88

In vigore dal 30 set 1909
Gli insegnamenti di lavoro manuale e di musica presso il Collegio di Assisi saranno specialmente destinati a completare l'educazione dei giovani che percorrono gli studi magistrali; gl'insegnamenti di lingue moderne e di stenografia saranno specialmente ordinati a completare l'educazione dei giovani che fanno gli studi di commercio e di ragioneria. Due almeno di tali insegnamenti dovranno essere frequentati da tutti. Potranno essere specialmente indirizzati allo studio della telegrafia e dell'arte tipografica nel collegio, o fuori di esso, i giovani che non abbiano vocazione per gli studi. I detti insegnamenti saranno istituiti di mano in mano che le disponibilità del bilancio lo consentiranno, e preferibilmente affidati per incarico ad insegnanti delle scuole pubbliche di Assisi od a funzionari del collegio, regolarmente abilitati agl'insegnamenti stessi. La misura delle rimunerazioni, le norme di ammissione ad uno o più corsi, la durata ed i programmi di essi saranno approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Consiglio di amministrazione.
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Art. 88 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo