RegolamentoTitolo V

Art. 90

In vigore dal 30 set 1909
L'assistenza scolastica si esercita mediante sussidi per pagamento di tasse, per viaggi, per acquisto di libri, di abiti e simili. Le proposte saranno fatte dai patronati, ai quali dovranno essere rivolte le domande. Nel fare le proposte i patronati non potranno eccedere il limite della somma che il Consiglio direttivo avrà assegnata alla rispettiva Provincia. L'assegnazione è fatta mediante la ripartizione del fondo disponibile in ragione del numero dei maestri di ciascuna Provincia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-90

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Art. 90 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo