Regolamento›Titolo VI
Art. 95
In vigore dal 30 set 1909
I mezzi economici del patronato sono forniti:
a) dalle contribuzioni dei soci;
b) dalle sovvenzioni che il patronato potrà ricevere dal Governo, dalla Provincia, dai Comuni, da atri enti, e specialmente dagli Istituti di beneficenza, a norma dell' lettera c della legge 18 luglio 1904, n. 390;
c) dal provento di lotterie, feste di beneficenza, conferenze, doni o legati di privati cittadini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-95