RegolamentoTitolo VI

Art. 95

In vigore dal 30 set 1909
I mezzi economici del patronato sono forniti: a) dalle contribuzioni dei soci; b) dalle sovvenzioni che il patronato potrà ricevere dal Governo, dalla Provincia, dai Comuni, da atri enti, e specialmente dagli Istituti di beneficenza, a norma dell' lettera c della legge 18 luglio 1904, n. 390; c) dal provento di lotterie, feste di beneficenza, conferenze, doni o legati di privati cittadini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-95

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Art. 95 Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione della legge 5 luglio 1908, n. 391, che costituisce a Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari. — Testo vigente | Portale Normativo