Regolamento›Titolo V
Art. 92
In vigore dal 30 set 1909
I patronati dovranno ogni anno riesaminare se perdurino le condizioni per le quali la concessione fu fatta, e se non vi siano casi di maggiore bisogno, più meritevoli dell'assistenza.
La proposta non deve essere più fatta per quelli che non raggiunsero lo scopo per cui fu dato il sussidio, o che si trovino nei casi per cui si decade dal godimento di una borsa o di un posto a norma dell' ed infine in qualunque altro modo se ne resero indegni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-92