RegolamentoTitolo VI

Art. 97

In vigore dal 30 set 1909
Le funzioni sociali sono esercitate: a) dell'assemblea dei soci; b) dal Consiglio direttivo; c) dal presidente; d) dai Comitati locali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-97

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