Regolamento›Titolo VI
Art. 97
In vigore dal 30 set 1909
Le funzioni sociali sono esercitate:
a) dell'assemblea dei soci;
b) dal Consiglio direttivo;
c) dal presidente;
d) dai Comitati locali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-97