RegolamentoTitolo VI

Art. 101

In vigore dal 11 ott 1912
Spetta al Consiglio direttivo del patronato di vigilanza per gli orfani: 1° discutere il bilancio del patronato e rimetterne copia entro il 15 settembre al Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per la sua approvazione; 2° approvare i regolamenti; 3° proclamare i soci benemeriti e approvare gli elenchi dei soci ordinari; 4° determinare le forme di assistenza; 5° concedere sussidi e ricompense agli orfani; 6° sospendere i benefizi deliberati; 7° accettare doni o legati; 8° soprintendere allo sviluppo economico e al buon andamento del patronato; 9° istruire le domande dei concorrenti ai posti e alle borse di studio dell'Istituto nazionale, secondo l'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-101

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