Regolamento›Titolo VI
Art. 101
In vigore dal 11 ott 1912
Spetta al Consiglio direttivo del patronato di vigilanza per gli orfani:
1° discutere il bilancio del patronato e rimetterne copia entro il 15 settembre al Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per la sua approvazione;
2° approvare i regolamenti;
3° proclamare i soci benemeriti e approvare gli elenchi dei soci ordinari;
4° determinare le forme di assistenza;
5° concedere sussidi e ricompense agli orfani;
6° sospendere i benefizi deliberati;
7° accettare doni o legati;
8° soprintendere allo sviluppo economico e al buon andamento del patronato;
9° istruire le domande dei concorrenti ai posti e alle borse di studio dell'Istituto nazionale, secondo l'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-101