Regolamento›Titolo VI
Art. 106
In vigore dal 30 set 1909
I Comitati locali e, in mancanza, i soci del patronato devono:
a) fare le proposte per facilitare il compito assegnato all'istituto nazionale e ai patronati di vigilanza dalla legge 5 luglio 1908, n. 391;
b) dare pareri sulle domande per benefici a favore di orfani, fornendo i documenti e le informazioni necessarie;
c) dare informazioni dei cambiamenti avvenuti nelle condizioni finanziarie degli orfani e delle loro famiglie;
d) eseguire, per quanto sia di loro spettanza, le deliberazioni e le istruzioni del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale e dei patronati provinciali;
e) vegliare sugli orfani e informare per gli opportuni provvedimenti;
f) curare, sotto la propria responsabilità, la gestione delle somme affidate, e renderne conto ad ogni richiesta;
g) riscuotere le somme dovute dai soci e le somme comunque erogate a favore degli orfani dei maestri ed eseguire il versamento al cassiere del patronato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-106