Regolamento›Titolo VI
Art. 110
In vigore dal 30 set 1909
Ove si rendano vacanti posti nel Consiglio, i membri che restano in carica possono chiamare altre persone a sostituire i mancanti, fino alla convocazione ordinaria dell'assemblea, scegliendo tra i soci del patronato, o tra i maestri a seconda della categoria di persone alla quale apparteneva, chi si sostituisce.
Il rappresentante il Consiglio scolastico è sempre indicato dal Consiglio stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-110