RegolamentoTitolo VI

Art. 109

In vigore dal 11 ott 1912
Nella tornata ordinaria, l'assemblea dei soci elegge il rappresentante l'associazione nel Consiglio direttivo del patronato. I direttori didattici e gl'insegnanti in attività di servizio, convocati nel capoluogo di ciascun comune per lo stesso giorno con circolare del R. provveditore agli studi, designano il rappresentante della classe magistrale nel detto Consiglio, mediante schede chiuse in buste; le quali raccolte dal direttore didattico o in mancanza di questi dal maestro più anziano, con le stesse modalità stabilite per la elezione dei rappresentanti la classe medesima del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale, saranno spedite al R. provveditore, che na curerà lo spoglio, e proclamerà eletto il candidato che avrà riportato un maggiore numero di voti. Nei casi dei voti pari, per le varie elezioni, si proclama il maggiore di età. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-10;612#art-r-109

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